Intervento di tutela legale: inabilitazione e interdizione
L'interdizione prevista dal Codice Civile nel Libro Primo, prevedeva che il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovassero in condizioni di abituale infermità di mente che li rendeva incapaci di provvedere ai propri interessi dovevano essere interdetti.
L'interdizione presuppone un'infermità di mente abituale e la conseguente incapacità dell'ndividuo di provvedere ai propri interessi. Interdire significa che l'incapace maggiorenne (art. 414 c.c.), ovvero anche il minore non emancipato nell'ultimo anno della sua minore età (art. 416 c.c.), previa dichiarazione del tribunale della sua incapacità, ossia previa dichiarazione di interdizione, ritorna allo stato giuridico di minorenne.
L'inabilitazione (art. 415 c.c.) riduce solo parzialmente la capacità del soggetto e gli pone accanto un curatore nell'esecuzione degli atti di particolare rilevanza. L'inabilitato, previa dichiarazione del Tribunale della sua parziale incapacità, diversamente dall'interdetto, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da solo, mentre deve essere affiancato dal curatore per gli atti di straordinaria amministrazione e necessita sempre, per questi ultimi, dell'autorizzazione del giudice tutelare.


