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Intervento di tutela legale: amministratore di sostegno

Con la Legge 6/2004, è stata accolta nel nostro ordinamento, come in altri Paesi Europei era già avvenuto, la figura dell'amministrazione di sostegno. E' un modello inedito di procuratore/vicario; soggetto chiamato non già a sostituire al 100% la persona con deficit di autonomia, bensì ad accompagnarla nel compimeto di questo o quell'atto (partimoniale, non patrimoniale, sanitario).

Con la Legge 6/2004, è stata accolta nel nostro ordinamento, come in altri Paesi Europei era già avvenuto, la figura dell'amministrazione di sostegno. E' un modello inedito di procuratore/vicario; soggetto chiamato non già a sostituire al 100% la persona con deficit di autonomia, bensì ad accompagnarla nel compimeto di questo o quell'atto (partimoniale, non patrimoniale, sanitario).
A differenza dell'interdizione o dell'inabilitazione, che "tolgono" per definizione poteri e diritti, l'amministratore di sostegno è una misura per la quale l'assistito non viene a perdere nulla, di regola, rispetto a quanto era ed aveva in precedenza: rimane formalmente quello di prima; acquista semmai qualcosa di più.
Infatti, la legge ha la "...finalità di tutelare le persone prive di tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire"

Destinatari

I possibili beneficiari dell'amministrazione di sostegno sono indicati dall'articolo 404 del Codice Civile: sono le persone che, per effetto di una infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.Il ricorso per ottenere l'amministrazione di sostegno può essere proposto dal diretto interessato (anche se minore, interdetto, inabilitato), dal coniuge o da una persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado o dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, curatore o dal pubblico ministero.La proposta può essere avanzata anche dai responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona.Se si tratta di una persona già interdetta o inabilitata, deve essere presentata contestualmente al giudice competente un'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Procedimento

Nel ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno devono essere indicate le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.È previsto che il giudice tutelare ascolti personalmente il diretto interessato tenendo conto dei bisogni e delle richieste di questi. Nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.Il giudice provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo. Nel caso il decreto riguardi un minore, il provvedimento può essere emesso solo nell'ultimo anno della sua minore età e diventa esecutivo a decorrere dal momento in cui la maggiore età è raggiunta. Se, invece, l'interessato è un interdetto o un inabilitato, il decreto è esecutivo dalla pubblicazione della sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti (cioè prima dei sessanta giorni) per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può anche procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere. Tali urgenze possono essere evidenziate al momento della presentazione del ricorso.Il decrteo di nomina, che può essere temporanea o a tempo indeterminato, contiene alcune precise indicazioni: le generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno; la durata dell'incarico; l'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario; gli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno; i limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con uso delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità; la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta.Nell'individuare l'amministratore, il giudice tutelare preferisce, quando possibile, il coniuge (non separato legalmente), la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado.L'amministratore di sostegno può essere designato anche dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità.Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'ooportunità, e quando ricorrono gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, o soggetti quali fondazioni o associazioni nella persona del legale rappresentante o altra persona che questi ha facoltà di delegare. Ai sensi del Codice Civile non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.L'amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per la sua attività. L'amministratore deve presentare periodicamente al giudice tutelare una relazione sulle attività svolte e sulle condizioni di vita del beneficiario.Per questo procedimento, non è prevista l'obbligatorietà dell'assistenza di un legale, anche se alcuni giudici sollevano obiezioni su tale aspetto.Il procedimento è esente dalle spese di registrazione degli atti. La marca da bollo è l'unica tassa da versare al momento della presentazione dell'istanza.

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