carattere piccolo carattere medio carattere grande

La certificazione di invalidità civile

La legge definisce invalido civile il cittadino che per menomazioni congenite o acquisite, fisiche o psichiche, abbia subito una riduzione permanente di almeno un terzo della capacità lavorativa per cause non derivanti né dalla guerra, né dal lavoro, né dal servizio.

La legge definisce invalido civile il cittadino che per menomazioni congenite o acquisite, fisiche o psichiche, abbia subito una riduzione permanente di almeno un terzo della capacità lavorativa per cause non derivanti né dalla guerra, né dal lavoro, né dal servizio. Ai ciechi civili ed ai sordomuti civili (cioè non per cause di guerra, lavoro, servizio) provvedono altre leggi.

L’invalidità civile è espressa in percentuali della capacità lavorativa:

percentuale invalidità

Benefici

dal 33% al 46%

Ausili e Protesi subordinati alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità

dal 46% al 66%

Ausili e Protesi

Iscrizione alle liste speciali per il collocamento degli invalidi civili

dal 66% al 73%

Ausili e Protesi

Iscrizione alle liste speciali

Esenzione del ticket farmaceutico, con esclusione della quota per la ricetta medica e dei farmaci in fascia C

dal 74% al 99%

Ausili e Protesi

Iscrizione alle liste speciali (fino a 60 anni per le donne – fino a 65 anni per gli uomini)

Esenzione del ticket farmaceutico

Concessione dell’assegno di invalidità La concessione è però concessa alla persona non collocata la lavoro e con un reddito inferiore a € 4.167,24 (limite previsto per l’anno 2007)

100%

Ausili e Protesi

Esenzione del ticket farmaceutico

Concessione della pensione di invalidità La pensione viene concessa alla persona con reddito inferiore a € 14.238,75 (limite previsto per il 2007)

100% più indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento viene concessa qualora sussista necessità di assistenza continua per incapacità a deambulare senza l’aiuto permanete di un accompagnatore o per incapacità a compiere autonomamente gli atti basilari della vita. Inoltre sono concedibili i benefici previsti per gli invalidi al 100%

Benefici economici previsti per gli invalidi civili minorenni o ultrasessantacinquenni

Ai fini dell’assistenza socio-sanitaria, della concessione dell’indennità di accompagnamento e/o dell’indennità di frequenza per i minorenni, oltre al cittadino in età lavorativa (dai 18 ai 65 anni), può essere riconosciuta invalida civile anche la persona con età inferiore ai 18 anni o che abbia compiuto i 65 anni . Per queste categorie di persone, il riconoscimento dell’invalidità civile non si basa sulla riduzione della capacità lavorativa ma sulla persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I benefici sono:

minorenni (con età inferiore ai 18 anni)

Ultrasessantacinquenni

Indennità di frequenza: per chi si trova con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età

Indennità di accompagnamento per chi si trova nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanete di un accompagnatore oppure abbisogna di assistenza continua perché non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

Indennità di accompagnamento per chi si trova nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanete di un accompagnatore oppure abbisogna di assistenza continua perché non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

 

Come presentare la domanda

Per ottenere il riconoscimento di invalido civile l’interessato deve presentare domanda all’Azienda U.L.SS. dove ha la residenza.La domanda va presentata dal richiedente all’ azienda unità locale socio sanitaria n. 8 commissione medica per l’accertamento della invalidità civile, della cecità e del sordomutismo via D. Alighieri, 12 31044 Montebelluna.Deve essere compilato, in ogni sua parte, l’apposito modulo per la domanda, disponibile presso:- il Servizio di Medicina Legale, - la Segreteria unica per i Servizi di Sanità Umana del Dipartimento di Prevenzione, - le sedi dei Distretti socio-sanitari, - i Servizi Sociali dei Comuni, - i Patronati. Il modulo per la domanda è rintracciabile anche in internet sul sito dell’ U.L.SS. n. 8 (www.ulssasolo.ven.it).Se l’interessato è minorenne, interdetto oppure assistito dall’amministratore di sostegno la domanda è sottoscritta dal suo legale rappresentante (genitore, tutore, amministratore di sostegno).Possono presentare la domanda:- cittadini italiani residenti nel territorio dell’U.L.SS.- cittadini degli stati membri dell’Unione Europea regolarmente residenti nel territorio dell’U.L.SS.;- cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea titolari di Permesso di Soggiorno (Nota Bene: per godere dei benefici economici (assegno, pensione, indennità) il cittadino extracomunitario deve essere in possesso della Carta di Soggiorno)

Procedimento

Verificata l’ ammissibilità della domanda, si procede all’accertamento dell’invalidità convocando l’interessato davanti alla Commissione Medica di I^ Istanza dell’ U.L.SS. mediante lettera raccomandata AR. Nell’invito vengono specificati luogo, data ed ora della visita.Alla visita l’interessato, seguendo le indicazioni precisate nell’invito, dovrà presentarsi con tutta la documentazione clinica utile a dimostrare la propria invalidità e la causa che l’ha determinata (lettere di dimissioni per i ricoveri, referti in caso di visite o accertamenti specialistici).Qualora l’interessato, per giustificato motivo, non potesse presentarsi alla visita come nel giorno indicato nell’invito, è pregato di darne tempestiva notizia all’Ufficio Invalidi per essere successivamente riconvocato. Nel caso in cui le condizioni del paziente fossero tali da rendere difficoltoso il suo trasporto, su segnalazione e richiesta del medico curante, è possibile l’accertamento a domicilio. Al termine della visita medica la Commissione redige e sottoscrive il verbale dell’accertamento dal quale risultano le menomazioni riscontrate ed il grado di invalidità riconosciuto. Il verbale redatto dalla Commissione Medica di I^ Istanza deve essere inviato per la convalida alla Commissione Medica di Verifica istituita in ogni capoluogo di Provincia presso l’INPS. Ottenuta la convalida il verbale diventa produttivo di effetti. A volte la Commissione Medica di Verifica si riserva la facoltà di chiamare a visita la persona interessata.I tempi per l’accertamento dell’invalidità civile, di norma, possono essere così riassunti:45 giorni per la visita, 70 giorni per la convalida = totale 115 giorni.

Documenti necessari

Da allegare alla domanda:- un certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti;- fotocopia del documento di identità , in corso di validità, di chi sottoscrive la domanda;- fotocopia del codice fiscale dell’interessato;- fotocopia del codice fiscale del coniuge, se sposato; In caso malattie tumorali il medico curante potrà richiedere l’accertamento accelerato segnalando la patologia neoplastica (Legge n. 80/2006)

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